condizioni carcerarie

Corte Europea dei Diritti Umani: Casi Albertani c. Italia (ricorso n. 15994/20) e Andrea Ciotta c. Italia (ricorso n. 368/21), violazione degli Articoli 3 e 5 della CEDU

Il seguente articolo espone le sentenze “Albertani c. Italia (ricorso n. 15994/20)” e “Andrea Ciotta c. Italia (ricorso n. 368/21),” con lo scopo di evidenziare, come già fatto dalla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), le lacune fisiche, strutturali e di programmazione del sistema penitenziario italiano. Portando alla luce le difficoltà italiane nel rispettare e migliorare la qualità di vita dei detenuti con necessità speciali.
Alcuni giudici della Corte Europea per i Diritti Umani in seduta
© ©Council of Europe

Sommario

  • Sentenza Albertani c. Italia (ricorso n. 15994/20)
  • Sentenza Andrea Ciotta c. Italia (ricorso n. 368/21),
  • Sentenze a confronto-perché è importante notare le affinità?

Sentenza Albertani c. Italia (ricorso n. 15994/20)

In data 4 giugno 2026, la prima sezione della CEDU, ha rilasciato la sentenza sul caso Albertani c. Italia, che contiene una critica verso il paese. Rileva i problemi strutturali relativi al mondo penitenziario ed in particolare evidenzia le lacune dell’Italia circa la salute mentale nei luoghi di detenzione, aprendo un dibattito sulla tanto sostenuta chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e apertura delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS). La ricorrente è la cittadina italiana  Stefania Albertani che risulta essere riconosciuta come affetta da disturbi psichiatrici gravi, in seguito a vari reati, era stata collocata presso l’OPG  di Castiglione delle Stiviere. 

In seguito alla riforma Legge n. 81/2014, che disponeva la chiusura delle OPG, si è assistito alla conseguente apertura in sostituzione, delle cosiddette REMS. Tuttavia, l'ordinamento e la prassi applicativa successiva hanno stabilito che le REMS fossero destinate esclusivamente all'esecuzione di misure di sicurezza e non al collocamento di detenuti ordinari con sopravvenuta infermità mentale (regolati dall'art.148 del codice penale).

Vista la saturazione all’interno delle REMS, la presenza di svariati vuoti normativi, causati dalla riforma sopra citata, e la totale assenza di percorsi alternativi, la ricorrente si è vista costretta ad affrontare un periodo di detenzione in una struttura penitenziaria ordinario, presso la Casa Circondariale di San Vittore a Milano. È fondamentale evidenziare come tale struttura risultasse ed ancora oggi risulta, caratterizzata da un tasso di sovraffollamento cronico superiore al 220%. 

Si concretizza così una detenzione illegale, nonostante le più volte evidenziate necessità psichiatriche della signora Albertani. Risulta fondamentale menzionare come queste condizioni abbiano portato ad una violazione dell'Articolo 3, della CEDU (trattamenti inumani e degradanti). La ricorrente infatti lamenta che la sua prolungata permanenza all’interno di un istituto di pena, in condizioni di grave sovraffollamento e in totale assenza di cure psicoterapeutiche e psichiatriche continuative e tarate sulla sua patologia, abbia costituito un trattamento inumano e degradante.

Come ulteriore violazione si evidenzia l’Articolo 5, della CEDU (tutela della libertà personale e sicurezza psicofisica dell’individuo), dato che la detenzione in istituti carcerari ordinari, come più volte segnalato dalle perizie psichiatriche, non corrispondesse ai criteri di legalità previsti per i malati di mente, poiché lo Stato non le offrisse o tantomeno garantisse la collocazione terapeutica dovuta e la privasse, inoltre, della libertà personale, senza una base idonea e senza finalità curative. 

In fine la Sentenza riporta anche l'assenza nell'ordinamento italiano di un rimedio giuridico efficace, tempestivo e preventivo che permettesse alla ricorrente di contestare la legalità del collocamento in carcere a fronte della sua accertata incompatibilità psichica con la detenzione in un istituto carcerario ordinario, questo ha costituito un’ulteriore violazione dell’Articolo 5 paragrafo 4 e  Articolo 13, della CEDU (ricorsi effettivi e necessari).

D’altra parte lo Stato italiano ha sottolineato la difficoltà della transizione strutturale, dovuta dalla primaria chiusura degli OPG e conseguente sostituzione delle REMS.  L’amministrazione penitenziaria però, a detta dello Stato, aveva comunque tentato di attivare i servizi e protocolli previsti  circa la protezione della salute mentale e che la detenuta riceveva una “qualche forma” di monitoraggio medico all'interno del carcere. Infine ha eccepito in via preliminare il mancato esaurimento dei ricorsi interni da parte della ricorrente per alcune frazioni temporali del periodo contestato.

La CEDU ha analizzato il caso sotto il profilo di diversi articoli cardine della Convenzione Europea dei Diritti Umani: Articolo 5 CEDU, paragrafo 1 (Diritto alla libertà personale e alla sicurezza). Tale articolo protegge l'individuo da privazioni arbitrarie della libertà. Il paragrafo 1 ammette la detenzione regolare di persone affette da disturbi psichici, ma la giurisprudenza della Corte impone che tale detenzione avvenga in un ospedale, in una clinica o in un'altra struttura idonea a curare la patologia. In seguito, viene diviso il periodo di detenzione della ricorrente in due periodi: una prima finestra temporale che va dal 26 aprile al 9 luglio 2020 ed una seconda finestra temporale che va dal 10 luglio 2020 al 25 febbraio 2021.

Nel primo periodo la Corte non ha riscontrato violazioni. Nonostante ciò, nel secondo periodo ha riscontrato una palese violazione dell'Articolo 5 paragrafo 1. Il ritorno e il mantenimento nell'istituto carcerario della ricorrente derivavano esclusivamente dalla mancanza di alternative strutturali post-riforma. Nonostante l'attivazione formale dei servizi di salute mentale, questi non hanno sanato la natura irregolare di una detenzione carceraria inflitta a un soggetto giudicato ufficialmente incompatibile con lo stesso. La detenzione in strutture penitenziarie  non può trasformarsi in un surrogato di una struttura terapeutica per mere carenze organizzative dello Stato. Nel contesto carcerario, l'Articolo 3 impone allo Stato l'obbligo positivo di proteggere la salute psicofisica dei detenuti, fornendo l'assistenza medica necessaria, risulta evidente come questo diritto non sia stato rispettato. Si valutano come del tutto inadeguate le condizioni concrete in cui riversava la Albertani, e si ritengono del tutto insufficienti le cure psicoterapeutiche erogate alla stessa, durante il periodo preso in esame (secondo periodo). Lasciare una persona con gravissimi disturbi psichiatrici in un ambiente carcerario ordinario, privandola dell'assistenza specialistica continuativa necessaria per la sua dignità e salute, equivale a sottoporla ad una sofferenza che supera l'inevitabile livello di patimento insito nella detenzione, integrando un trattamento degradante.

L'Articolo 5 paragrafo 4 impone che ogni persona privata della libertà possa presentare un ricorso affinché il tribunale decida entro brevi termini sulla legalità della detenzione. L'Articolo 13 invece garantisce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale per la violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione. Come sopra esposto, alla ricorrente è stato impossibile eseguire o anche solo vedere rispettati questi due diritti, costituendo di fatto una violazione. Il sistema giuridico italiano non ha offerto alla ricorrente alcun rimedio tempestivo, né preventivo né compensatorio, idoneo a far sindacare con efficacia la legittimità della sua detenzione in rapporto alla sua patologia psichica e alla acclarata incompatibilità con il regime carcerario comune. La Corte ha anche riscontrato la violazione dell'Articolo 5 paragrafo 5 (diritto al risarcimento per detenzione illegittima) e dell'Articolo 6 paragrafo 1 (diritto a un equo processo entro un termine ragionevole).  Di conseguenza, ha condannato l'Italia a pagare alla ricorrente la somma di 15.000 euro (Articolo 41- equa soddisfazione), a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale (danno morale).

Per concludere è essenziale evidenziare perché questa sentenza apra un dibattito circa le tematiche sovra esposte. La CEDU mette in chiaro che lo Stato non può trincerarsi dietro le riforme legislative lodevoli (come la chiusura degli storici e spersonalizzanti OPG) per giustificare un vuoto di tutela. Se si smantella un sistema detentivo-psichiatrico, le alternative (REMS o reparti di cura territoriale) devono essere immediatamente pronte, capienti ed efficienti. La carenza di posti o gli ingorghi burocratici e relativi vuoti normativi non possono essere scontati sulla pelle dei detenuti vulnerabili, collocati illegittimamente in carceri ordinarie sovraffollate. La pronuncia consolida lo standard secondo cui la salute mentale in carcere richiede un livello di cure "equivalente" a quello offerto alla società libera, verrebbe da chiedersi se, vista la quasi assenza della stessa tutela anche all’esterno, se non ci fosse da eseguire una riforma totale, afferente al tema della salute mentale, fuori e dentro le strutture detentive. Il mero monitoraggio formale o la somministrazione di farmaci palliativi in cella non bastano a soddisfare l'Articolo 3 di fronte a patologie psichiatriche severe. Questa decisione impone di fatto all'Italia (sotto la vigilanza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in sede di esecuzione ex Art. 46) di rivedere strutturalmente la gestione dei detenuti con patologie psichiatriche sopravvenute e di introdurre rimedi giurisdizionali rapidi per impedire che il carcere diventi il "deposito" delle persone con difficoltà psichiche rimasti fuori dalle liste d'attesa delle REMS o dei servizi territoriali.

Sentenza Andrea Ciotta c. Italia (ricorso n. 368/21)

Anche questa sentenza, come quella vista in precedenza, è stata pronunciata dalla Prima Sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) il 4 giugno 2026.

Il ricorrente Andrea Ciotta, è un cittadino italiano, l'uomo soffre di gravissimi e accertati disturbi della personalità e problemi psichiatrici di natura cronica, che ne minano la capacità di intendere e di volere e richiedono trattamenti specialistici continui. A causa di vicende penali collegate alla sua condizione di vulnerabilità, l'autorità giudiziaria italiana aveva disposto l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva da eseguirsi all'interno di una REMS. Purtroppo a causa della mancanza di posti disponibili, la misura non ha potuto trovare immediata esecuzione. Di conseguenza il ricorrente, è stato provvisoriamente inserito e mantenuto in regime di detenzione all'interno di un carcere comune. Durante il quale, il ricorrente si è trovato privato del percorso terapeutico-riabilitativo intensivo di cui aveva assoluto bisogno, aggravato dal contesto di generale sofferenza strutturale degli istituti di pena ordinari.

Il Signor Ciotta ha denunciato che la detenzione in un istituto carcerario ordinario, a fronte di una diagnosi psichiatrica incompatibile e in assenza di cure mirate adeguate alla patologia, costituiva un trattamento inumano e degradante, provocandogli una grave e ingiusta sofferenza psicofisica. Si è evidenziata una violazione  dell'Articolo 5 (paragrafi 1-4-5) l'illegittimità radicale della sua detenzione. Essendo stato giudicato idoneo a una struttura di cura (REMS), il mantenimento forzato in un carcere ordinario violava il principio di legalità e la finalità curativa imposta per le persone con difficoltà di natura psichiatrica. Ha inoltre eccepito l'impossibilità di ottenere un controllo giurisdizionale rapido ed efficace sulla propria condizione di reclusione e l'assenza di adeguati meccanismi compensativi. Inoltre viene violato anche l’articolo 34, a causa degli ostacoli frapposti dalle autorità statali nell'esercizio del suo diritto di ricorso individuale davanti alla Corte di Strasburgo.

Il Governo ha cercato di difendere il proprio operato adducendo ragioni organizzative legate ai limiti di capienza del sistema REMS e alla necessità di rispettare criteri d'ordine cronologico nelle liste d'attesa. Ha inoltre sostenuto che, pur trovandosi in un istituto ordinario, al ricorrente non erano del tutto mancate le attenzioni mediche o il supporto dei presidi sanitari interni al carcere. Infine, lo Stato obietta circa i processi preliminari di ricevibilità (art. 35) relative al calcolo dei termini processuali (il passaggio dal termine di sei mesi a quello attuale di quattro mesi) e al mancato esaurimento di tutti i rimedi preventivi interni, obiezioni che la Corte ha in gran parte respinto o unito al merito. 

La CEDU ha riscontrato molteplici violazioni di alcuni articoli all’interno della Convenzione. Mantenere un soggetto affetto da una patologia psichica severa e conclamata all'interno di un normale circuito carcerario per motivi meramente logistici (mancanza di posti in REMS) viola la dignità umana. La Corte ha ritenuto che il livello di cure mediche e l'ambiente carcerario ordinario offerti a Ciotta fossero del tutto inadeguati per gestire il suo disturbo, determinando una sofferenza eccedente la normale afflizione detentiva e configurando un trattamento degradante (violazione articolo 3). Inoltre la Corte ha riscontrato una violazione dell'Articolo 5 paragrafo 1 per quanto riguarda la detenzione del ricorrente in qualità di "persona di unsound mind" (alienato di mente).  La privazione della libertà di una persona con difficoltà psichiche è "regolare" ai sensi dell'art. 5 paragrafo 1 solo se effettuata in un ospedale o in una struttura terapeutica idonea.  Si ribadisce ancora una volta che le strutture detentive  non possono e non devono essere usate come "parcheggi" temporanei in attesa che si venga collocati in una REMS. Lo Stato non può giustificare la compressione di un diritto fondamentale con le proprie disfunzioni amministrative. Vi è stata violazione dell'Articolo 5 paragrafo 4 (mancanza di un controllo rapido della legalità della detenzione), violazione dell'Articolo 5 paragrafo 5 (assenza del diritto a ottenere una riparazione/compensazione a livello interno) e violazione dell'Articolo 6 paragrafo 1 (mancanza di un accesso effettivo a un tribunale in tempi ragionevoli). Il sistema italiano non ha offerto al sig. Ciotta strumenti giuridici agili in grado di interrompere tempestivamente la detenzione illegittima per sbloccare il trasferimento in una struttura idonea, lasciandolo in una sorta di "limbo" procedurale privo di tutele ed equo indennizzo. Inoltre la corte riporta che lo Stato italiano ha in qualche modo ostacolato o rallentato l'esercizio del diritto del ricorrente di comunicare liberamente e promuovere efficacemente il proprio ricorso davanti alla CEDU, venendo meno all'obbligo di non intralciare l'accesso alla giustizia internazionale. Infine, ai sensi dell'Articolo 41, la Corte ha condannato l'Italia a risarcire il ricorrente per il danno morale subito a causa di queste gravissime violazioni dei suoi diritti fondamentali.

Sentenze a confronto-perché è importante notare le affinità?

La CEDU sancisce un principio inderogabile: l'indisponibilità di posti nelle strutture sanitarie protette non rende legittimo il collocamento delle persone con difficoltà psichiche nei centri di detenzione ordinari. Il diritto alla libertà e alla salute prevale sui limiti di bilancio o organizzativi dello Stato. La concomitanza di queste pronunce emanate lo stesso giorno evidenzia che la Corte si trova di fronte a un problema strutturale e sistemico dell'Italia (richiamando gli obblighi generali ex art. 46). Lo Stato italiano non può più limitarsi a risolvere i singoli casi con risarcimenti monetari ex post, ma deve attuare una riforma strutturale immediata che garantisca il collocamento terapeutico tempestivo di tutti i soggetti affetti da gravi patologie psichiatriche. Si ribadisce che i detenuti con necessità psichiatriche speciali sono soggetti in condizioni di massima vulnerabilità all'interno dell'ambiente carcerario. Per questa ragione, gli obblighi positivi dello Stato (Articolo 3 e Articolo 5) devono essere applicati con assoluto rigore, senza tollerare ritardi o soluzioni monetarie successive che ne ledano la dignità e l'integrità psicologica.

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